Interessante sentenza della C.T.P. di Caltanissetta laddove viene chiaramente affermata la tassabilità dei mezzi pubblicitari, anche se installati abusivamente.
La sentenza ci ha visto coinvolti in quanto concessionario del servizio di riscossione delle imposte legate alla pubblicità per conto del Comune di Caltanissetta.
A seguire l’articolo pubblicato dal Sole 24 ore:
Tributi locali. Pagamento dovuto nonostante l’autorizzazione scaduta per la semplice esposizione
del messaggio alla visione del pubblico
Testata: Il Sole 24 Ore
Di Andrea Barison
Anche l’impianto pubblicitario abusivo è soggetto all’imposta sulla pubblicità. E questo perché il
presupposto impositivo è collegato alla semplice esposizione del messaggio promozionale. Infatti,
se così non fosse, sarebbe sin troppo comodo installare un mezzo pubblicitario abusivo e usufruire
dello stesso senza pagare la relativa imposta. Ad affermarlo è la sentenza 972/1/2015 della Ctp di
Caltanissetta (presidente e relatore Monteleone).
La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di capitali contro l’avviso di
accertamento emesso dalla concessionaria del servizio di pubblicità di un Comune relativamente
all’imposta dovuta per l’anno 2011.
Nello specifico, il tributo si riferiva a impianti pubblicitari la cui autorizzazione all’installazione, a suo
tempo rilasciata dal Comune, era scaduta. La ricorrente, considerato che l’ente locale, nonostante le
richieste in sanatoria presentate, non aveva ancora provveduto al suo rinnovo, riteneva che
l’imposta non fosse dovuta in quanto si trattava, conseguentemente, di impianti pubblicitari installati
abusivamente.
La concessionaria della riscossione resisteva e la Ctp respingeva il ricorso, condannando la società
istante anche a pagare le spese processuali. I giudici, innanzitutto, osservano che, in base
all’articolo 5 del Dlgs 507/1993 (Revisione e armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità),
il presupposto impositivo è rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme
di comunicazione visive o acustiche. Soggetto passivo, inoltre, è colui che dispone, a qualsiasi titolo,
del mezzo attraverso il quale il messaggio promozionale è diffuso. Appare quindi evidente, sostiene
la commissione, che il pagamento dell’imposta è correlato alla semplice esposizione dell’impianto
pubblicitario, indipendentemente dalla intervenuta o meno autorizzazione alla sua installazione.
In caso contrario, evidenziano i giudici, sarebbe relativamente semplice installare abusivamente un
mezzo pubblicitario e usufruire dello stesso senza corrispondere la relativa imposta con “l’aberrante
risultato” che il tributo sarebbe dovuto soltanto da colui che abbia ottenuto l’apposita autorizzazione.
A sostegno di quanto rilevato i giudici richiamano il principio enunciato dalla Cassazione con la
sentenza 183/2004 per il quale, nei casi di omessa dichiarazione e, quindi, di pubblicità abusiva, il
termine di decadenza per l’accertamento del tributo decorre dalla data in cui la dichiarazione stessa
avrebbe dovuto essere presentata. Va anche rilevato, osserva l’organo giudicante, che l’articolo 24,
comma 4, del Dlgs n. 507/1993, prevede che i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono
essere sequestrati a garanzia del pagamento, oltre che delle spese di rimozione e di custodia,
anche dell’imposta.
In conclusione, per la Ctp di Caltanissetta, il presupposto impositivo va, quindi, ricercato nella
semplice esposizione del messaggio pubblicitario indipendentemente dalla presenza, o meno,
dell’autorizzazione alla sua diffusione.
A seguire copia della sentenza sulla tassabilità dei mezzi pubblicitari emessa dal C.T.P. di Caltanissetta.
Sentenza sulla tassabilità dei mezzi pubblicitari – Inpa spa
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