Sentenza sulla tassabilità dei mezzi pubblicitari installati abusivamente

Interessante sentenza della C.T.P. di Caltanissetta laddove viene chiaramente affermata la tassabilità dei mezzi pubblicitari, anche se installati abusivamente.
La sentenza ci ha visto coinvolti in quanto concessionario del servizio di riscossione delle imposte legate alla pubblicità per conto del Comune di Caltanissetta.

tassazione dei mezzi pubblicitari - inpa spa

A seguire l’articolo pubblicato dal Sole 24 ore:

Tributi locali. Pagamento dovuto nonostante l’autorizzazione scaduta per la semplice esposizione

del messaggio alla visione del pubblico

Testata: Il Sole 24 Ore

Di Andrea Barison

 

Anche l’impianto pubblicitario abusivo è soggetto all’imposta sulla pubblicità. E questo perché il

presupposto impositivo è collegato alla semplice esposizione del messaggio promozionale. Infatti,

se così non fosse, sarebbe sin troppo comodo installare un mezzo pubblicitario abusivo e usufruire

dello stesso senza pagare la relativa imposta. Ad affermarlo è la sentenza 972/1/2015 della Ctp di

Caltanissetta (presidente e relatore Monteleone).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di capitali contro l’avviso di

accertamento emesso dalla concessionaria del servizio di pubblicità di un Comune relativamente

all’imposta dovuta per l’anno 2011.

Nello specifico, il tributo si riferiva a impianti pubblicitari la cui autorizzazione all’installazione, a suo

tempo rilasciata dal Comune, era scaduta. La ricorrente, considerato che l’ente locale, nonostante le

richieste in sanatoria presentate, non aveva ancora provveduto al suo rinnovo, riteneva che

l’imposta non fosse dovuta in quanto si trattava, conseguentemente, di impianti pubblicitari installati

abusivamente.

La concessionaria della riscossione resisteva e la Ctp respingeva il ricorso, condannando la società

istante anche a pagare le spese processuali. I giudici, innanzitutto, osservano che, in base

all’articolo 5 del Dlgs 507/1993 (Revisione e armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità),

il presupposto impositivo è rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme

di comunicazione visive o acustiche. Soggetto passivo, inoltre, è colui che dispone, a qualsiasi titolo,

del mezzo attraverso il quale il messaggio promozionale è diffuso. Appare quindi evidente, sostiene

la commissione, che il pagamento dell’imposta è correlato alla semplice esposizione dell’impianto

pubblicitario, indipendentemente dalla intervenuta o meno autorizzazione alla sua installazione.

In caso contrario, evidenziano i giudici, sarebbe relativamente semplice installare abusivamente un

mezzo pubblicitario e usufruire dello stesso senza corrispondere la relativa imposta con “l’aberrante

risultato” che il tributo sarebbe dovuto soltanto da colui che abbia ottenuto l’apposita autorizzazione.

A sostegno di quanto rilevato i giudici richiamano il principio enunciato dalla Cassazione con la

sentenza 183/2004 per il quale, nei casi di omessa dichiarazione e, quindi, di pubblicità abusiva, il

termine di decadenza per l’accertamento del tributo decorre dalla data in cui la dichiarazione stessa

avrebbe dovuto essere presentata. Va anche rilevato, osserva l’organo giudicante, che l’articolo 24,

comma 4, del Dlgs n. 507/1993, prevede che i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono

essere sequestrati a garanzia del pagamento, oltre che delle spese di rimozione e di custodia,

anche dell’imposta.

In conclusione, per la Ctp di Caltanissetta, il presupposto impositivo va, quindi, ricercato nella

semplice esposizione del messaggio pubblicitario indipendentemente dalla presenza, o meno,

dell’autorizzazione alla sua diffusione.

 

A seguire copia della sentenza sulla tassabilità dei mezzi pubblicitari emessa dal C.T.P. di Caltanissetta.

Sentenza sulla tassabilità dei mezzi pubblicitari – Inpa spa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.